Disposizioni

NORME, REGOLAMENTI E DIRETTIVE

Tabella riassuntiva dei luoghi dove necessita l’illuminazione di emergenza

Regolamenti

Normative di riferimento

  • UNI EN 1838 - Illuminazione di Emergenza
    La norma definisce i requisiti illuminotecnici dei sistemi di illuminazione di emergenza, installati in edifici o locali in cui tali sistemi sono richiesti. Essa si applica principalmente ai luoghi destinati al pubblico o ai lavoratori.
    I valori prescritti dalla norma sono requisiti minimi da utilizzare in fase di progetto, e vanno mantenuti per l’intero periodo di autonomia. I valori dell’ illuminamento indicati sono calcolati a pavimento senza considerare le riflessioni.
  • CEI EN 50171 - Sistemi di Alimentazione Centralizzata
    La norma specifica le prescrizioni generali per la costruzione di sistemi di alimentazione centralizzata indipendenti, a cui allacciare apparecchiature di sicurezza.
    Si applica ai sistemi collegati in modo permanente a tensioni di alimentazione in corrente alternata non superiori a 1000 V e che utilizzano batterie come sorgente alternativa.
    Vengono identificate due categorie di sistemi di alimentazioni centralizzata:
    - CPS sistemi di alimentazione centralizzati senza limiti di potenza in uscita;
    - LPS sistemi di alimentazione centralizzati con limiti di potenza in uscita
    500W per autonomia 3h
    1500W per autonomia 1h
  • CEI EN 50272-2 - Batterie Stazionarie
    La norma si applica alle batterie stazionarie di accumulatori al piombo ed al nichel cadmio ed alle loro installazioni con tensione massima di 1500 V in C.C.
    Quanto di seguito riportato si riferisce solo agli aspetti riguardanti le batterie ermetiche a tenuta di gas, utilizzate per i sistemi CPS con potenza >3 KVA (CEI 64-8-562 ).
    La norma fornisce prescrizioni sugli aspetti della sicurezza associati alla:
    - costruzione degli involucri contenenti le batterie;
    - collocazione dei sistemi di alimentazione in locali idonei per ricambio d’aria e temperatura ambiente, nell’osservanza delle distanze da potenziali punti in cui possono avvenire scintille;
    - ispezione conformemente alle prescrizioni del costruttore, con verifiche sulle batterie e sull’ambiente circostante.
  • CEI EN 62034 - Sistemi di Verifica Automatica per L’illuminazione di Sicurezza
    Ogni dispositivo di prova automatico deve rispettare la norma EN 62034, nella quale vengono specificate le prescrizioni di prestazione e di sicurezza minime relative ai differenti prodotti e componenti incorporati nei sistemi automatici di diagnosi con tensione di alimentazione non superiore a 1000 V. Si applica sia ai sistemi di diagnosi di apparecchi autonomi che centralizzati e li classifica in 4 gruppi:
    - Tipo S
    - Tipo P
    - Tipo ER
    - Tipo PRN
  • CEI EN 50172 - Sistemi di Illuminazione di Emergenza
    La norma definisce le disposizioni per l’illuminazione delle vie di fuga e i segnali di sicurezza in caso di guasto dell’alimentazione normale, e specifica le disposizioni minime per l’illuminazione di emergenza in funzione delle dimensioni, del tipo e dell’utilizzo dei locali.
    La norma definisce tempi e modalità delle verifiche da effettuarsi sull’impianto, l’obbligo di tenere un registro dove il responsabile della Sicurezza deve annotare:
    - data della messa in funzione;
    - data della messa in funzione;
    - data di ciascuna ispezione o prova periodica;
    - nel caso venga utilizzato un dispositivo automatico di prova, deve essere indicato il tipo ed il principio di funzionamento e quanto altro previsto dalla UNI 11222.
  • UNI 11222 - Impianti di illuminazione di sicurezza negli edifici
    Lo scopo di questa UNI è quello di garantire l’efficienza operativa degli impianti di illuminazione di sicurezza negli edifici.
    La norma specifica le procedure per effettuare le verifiche periodiche, la manutenzione, la revisione e il collaudo degli impianti di illuminazione di emergenza negli edifici al fine di garantirne l’efficienza operativa e si applica agli apparecchi per l’illuminazione di emergenza sia di tipo sutonomo che centralizzato
    Al fine di garantire l’efficienza operativa dell’impianto e’necessario eseguire nei modo e nei tempi definiti, le seguenti procedure:
    - verifiche periodiche;
    - manutenzione periodica;
    - revisione;
    - collaudo.
    Le procedure sopra descritte devono essere riportate, in accordo con la norma tecnica CEI EN 50172, dal responsabile dell’edificio sul registro dei Controlli periodici che può essere richiesto dagli organi di Controllo.
  • CEI EN 60598-2-22 - Apparecchi di Illuminazione di Emergenza
    Vengono specificate le prescrizioni per gli apparecchi dedicati alla illuminazione di emergenza, alimentati con tensioni non superiori a 1000 V
  • DLG 81 del 9 Aprile 2008
    Di seguito riportiamo alcuni articoli del Decreto, dove viene indicata l’importanza della manutenzione come requisito fondamentale della sicurezza, ed i relativi
    obblighi da adempiere per il datore di lavoro
  • TITOLO I - Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro - Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
    Art.15 - Misure generali di tutela
    1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
    z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei
    fabbricanti.
  • TITOLO II - Capo I - LUOGHI DI LAVORO
    Art. 63 - Requisiti di salute e di sicurezza
    1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV. Art. 64 - Obblighi del datore di lavoro
    1. Il datore di lavoro provvede affinché:
    a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3;
    c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
  • TITOLO III - Capo III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
    Art. 80 - Obblighi del datore di lavoro
    1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica.
    Art. 81 - Requisiti di sicurezza
    3. Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali
    d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle norme di buona tecnica contenute nell’allegato IX. Art. 86 - Verifiche
    1. Ferme restando le disposizioni del D.P.R. n.462 del 22 ottobre 2001, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
    3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.

luoghi dove necessita l’illuminazione di emergenza

  • ALBERGHI 
    - Alberghi, motel, villaggi, affittacamere, case per vacanze, agriturismo, ostelli, rifugi alpini, residence:
     
    (capienza > di 50 posti letto) alimentazione di sicurezza ad interruzione breve (minore o uguale 0,5sec); autonomia 1 ora; tempo di ricarica 12 ore; illuminamento non inferiore a 5 lux sulle vie di esodo, uscite, misurato a 1 mt. (D.M. 09/04/1994)
    (capienza > di 25 posti letto fino a 50) autonomia 1 ora; illuminamento non inferiore a 5 lux sulle vie di esodo, uscite, misurato a 1 mt. (D.M. 14/07/2015)

    - Campeggi,villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone:
     
    Durante i periodi di oscurità in caso di interruzione dell'energia elettrica deve essere prevista un'illuminazione di sicurezza ad interruzione breve (minore o uguale 0,5sec.) lungo le vie utilizzate per l'esodo,zone di sicurezza e zona parcheggio esterno; interruzione media (minore o uguale 15sec.) nelle aree a campeggio; autonomia minima 1 ora; tempo di ricarica 12 ore; illuminamento non inferiore a 2 lux. (D.M. 28/02/2014)
  • EDIFICI
    - di civile abitazione con altezza superiore a 32 mt.:
    illuminazione di sicurezza affidabile e segnalazione delle vie di esodo in edifici con altezza superiore a 32m. (D.M. 16/05/1987 n.246)

    - a destinazione prevalentemente residenziale: ristoranti, magazzini, banche, abitazioni, negozi:
    è opportuna l’illuminazione di sicurezza con autonomia di almeno 1 ora. (Norma CEI 64-50)

    - parcheggi sotterranei o in locali chiusi con più di 300 autoveicoli:
    illuminazione di sicurezza ad inserimento automatico. intensità di illuminazione necessaria allo svolgimento delle operazioni di sfollamento e comunque non inferiore a 5 lux. (D.M. 01/02/1986)
  • IMPIANTI SPORTIVI
    alimentazione di sicurezza ad interruzione breve (minore o uguale 0,5sec); autonomia 1 ora; tempo di ricarica 12 ore; illuminamento non inferiore a 5 lux sulle vie di esodo, uscite, misurato a 1 mt. dal piano di calpestio. (D.M. 18/03/1996)

    è necessario mantenere un livello di illuminamento medio pari al 10% dell’illuminamento ordinario sul campo da gioco e nel tratto iniziale delle vie di esodo. (UNI 9316 - aprile 1989)
  • LOCALI AD USO MEDICO
    (strutture nuove con superficie > di 1000 m²)
    Norma CEI 64-8 Sez. 710
  • STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE
    alimentazione di sicurezza ad interruzione breve (minore o uguale 0,5sec); autonomia 2 ore; tempo di ricarica 12 ore; illuminamento non inferiore a 5 lux lungo le vie di esodo, uscite, scale ed aree di tipo C (ambulatori, ecc.) ; di tipo D (degenze, ecc.), e 2 lux nelle restanti aree accessibili al pubblico misurato ad 1 mt. dal piano di calpestio. (D.M. 18/09/02)

     TITOLO III “strutture esistenti che erogano prestazioni in regime ospedaliero e/o residenziale
    a ciclo continuativo e/o diurno“.
    alimentazione di sicurezza ad interruzione breve (minore o uguale 0,5sec); autonomia 90 min.;
    illuminamento non inferiore a 5 lux lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo C; D1; D2 e F misurato ad 1 mt. dal piano di calpestio.
     
    TITOLO IV CAPO II “strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime
    ambulatoriale“.
    Superficie >500m² ≤ 1000m² nuove o esistenti Alimentazione di sicurezza ad interruzione breve
    (minore o uguale 0,5sec.); autonomia 60 min.; illuminamento non inferiore a 5 lux in tutte le aree
    misurato ad 1mt. dal piano di calpestio.

     Superficie >1000m² nuove
    Alimentazione di sicurezza ad interruzione breve (minore o uguale 0,5sec.); autonomia 120 min.;
    illuminamento non inferiore a 5 lux lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo C e D misurato ad 1 mt. dal piano di calpestio.
     
    Superficie >1000m² esistenti
    Alimentazione di sicurezza ad interruzione breve (minore o uguale 0,5sec.); autonomia 60 min.;
    illuminamento non inferiore a 5 lux in tutte le aree misurato ad 1mt. dal piano di calpestio.
    (D.M. 19/03/15)
  • OSPEDALI ,CASE DI CURA E SIMILI CON OLTRE 25 POSTI LETTO
    il sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire una affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, che, per durata e livello di illumina mento, consenta un ordinato sfollamento. (D.M. 08/03/1985)
  • AMBIENTI AD ALTO RISCHIO
    nelle attività ad alto rischio l’illuminazione idonea deve essere raggiunta entro 0,5 sec, l’illuminamento non deve essere inferiore al 10% dell’illuminazione ordinaria e comunque non inferiore a 15 lux.
     
    l’uniformità di illuminazione deve essere minore di 0,1, l’autonomia dell’illuminazione deve
    essere maggiore o uguale al tempo di rischio.
  • EDIFICI PREGEVOLI PER RILEVANZA STORICA E/O ARTISTICA
    illuminamento non inferiore a 5 lux sulle vie di esodo, uscite, scale e 2 lux nelle restanti aree accessibili al pubblico misurate ad 1 mt.
     
    illuminamento 10 lux in relazione all’analisi del rischio connesso al danneggiamento, trafugamento delle opere e situazioni di panico.
    (Norma CEI 64-15
    Norma CEI 64-752.56.5) 
  • EDIFICI PREGEVOLI PER ARTE E STORIA ADIBITI A: musei e mostre archivi e biblioteche
    nelle sale di lettura e negli ambienti, nei quali è prevista la presenza del pubblico, deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza per garantire l’illuminazione delle vie di esodo e la segnalazione dell’uscita di sicurezza per il tempo necessario a consentire l’evacuazione di tutte le persone che si trovano nel complesso.
    (D.P.R. 20/05/1992 n.569
    D.P.R. 30/06/1995 n.418)
  • UFFICI
    si applica per uffici nuovi/esistenti maggiori di 25 persone presenti. In relazione al numero di presenze gli uffici sono suddivisi in:
     
    TIPO 1 da 25 persone a 100 persone si applica la norma CEI 64-50
     
    TIPO 2 da 101 a 300 persone alimentazione di sicurezza ad interruzione breve minore o uguale di 0,5 sec; illuminamento non inferiore a 5 lux sulle vie di esodo, uscite, scale misurato ad 1 mt.; autonomia di 2 ore da garantire con ricarica delle batterie in 12 ore
     
    TIPO 3 da 301 a 500 persone come per il TIPO 2
     
    TIPO 4 da 501 a 1000 persone come per il TIPO 3
     
    TIPO 5 oltre 1000 persone come per il TIPO 4
  • METROPOLITANE
    valore di illuminamento minimo 5 lux. alimentazione di sicurezza ad interruzione media minore di 3 sec. (D.M. 11/01/1988)
  • GALLERIE FERROVIARIE
    illuminazione in galleria che garantisca lungo i percorsi di esodo un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux medi assicurando comunque 1 lux minimo ad 1 mt. dal piano di calpestio.
    (D.M. 28/10/2005)
  • APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI
    (per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq)

    l’alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (minore o uguale 0,5 sec). il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore; l’autonomia di alimentazione
    è stabilita in 90 min.
     
    l’impianto di illuminazione di sicurezza deve
    assicurare un livello di illuminamento non inferiore a 10 lux lungo le vie di esodo e non inferiore a 5 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico misurati ad 1 mt di altezza.
     
    le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo
    devono essere evidenziati da segnaletica di tipo luminoso mantenuta sempre accesa durante l’esercizio dell’attività, alimentata sia da rete normale che da alimentazione di sicurezza.
    (D.M. 27/07/2010)
  • SCUOLE
    (edifici e locali adibiti a scuole, scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti)

    valore di illuminamento non inferiore a 5 lux sulle vie di esodo, uscite misurato ad 1 mt. autonomia da garantire di 30 min con ricarica delle batterie in 12 ore. (D.M. 26/08/1992
    D.M. 08/03/1985)

    (asili nido)

    l’alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (minore o uguale 0,5 sec.), autonomia 60 min.; livelli di illuminamento in conformità alle norme di buona tecnica in tutti gli ambienti accessibili a lavoratori, bambini e nelle vie di uscita. Le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo devono essere evidenziati da segnaletica di
    tipo luminoso mantenuta sempre accesa durante l’esercizio dell’attività.
    (D.M. 16/07/14)
  • LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
    (teatri, cinematografi, sale per concerti o da ballo, per esposizioni, conferenze o riunioni di pubblico spettacolo in genere.)

    l’alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (minore o uguale 0,5 sec). valore di illuminamento non inferiore a 5 lux sulle vie di esodo, uscite, scale e 2 lux nelle restanti aree accessibili al pubblico misurati ad 1 mt. autonomia da garantire di 1 ora con ricarica delle batterie in 12 ore.
    (D.M. 19/08/1996
    Norma CEI 64-8 terza edizione
    Norma CEI 64-50)
  • DEMOLIZIONI DI VEICOLI E SIMILI
    (superficie >3000m² di nuova realizzazione o esistenti nel caso di ampliamenti >50%.)

    l’alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (minore o uguale 0,5 sec). valore di illuminamento non inferiore a 5 lux sulle vie di uscita e nel punto di raccolta misurato ad 1 mt.dal piano di calpestio. L’autonomia deve consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e dello spegnimento, comunque non inferiore a 60 min. con ricarica delle batterie in 12 ore.
    (D.M. 01/07/14)
  • AEROSTAZIONI
    (superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 mq.)

    l’alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (minore o uguale 0,5 sec.),autonomia 60 min.;tempo di ricarica in conformità a quanto previsto dalla regola dell'arte. l'illuminazione deve essere prevista in tutte le aree delle aerostazioni aperte al pubblico con un livello non inferiore a 5 lux ad 1 mt. dal piano di calpestio.
    Le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo devono essere evidenziati da segnaletica di tipo luminoso mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività,alimentata sia da rete ordinarie che da alimentazione di sicurezza.
    (D.M. 17/07/14)
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